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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 48 (Dichiarazione di esecutorietà delle decisioni)

(1)  Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi non diventano definitive ed esecutorie prima della scadenza del termine per il reclamo. Sugli atti trasmessi ad altre autorità o uffici per l'esecuzione deve essere attestata l'esecutorietà. L'efficacia di ogni singola autorizzazione emessa dalle commissioni per i masi chiusi si estingue se non se ne fa uso entro due anni dalla data in cui è diventata definitiva.

(2)  Le decisioni, disposizioni o dichiarazioni delle commissioni locali per i masi chiusi che abbiano accolto l'istanza dell'unico proprietario o dell'unica proprietaria o di tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi sono immediatamente esecutive. L'esecutorietà immediata è attestata dal/dalla presidente della commissione in calce al relativo atto.

(3) 30)

30)
L'art. 48, comma 3, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.