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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 43 (Istanze alla commissione locale per i masi chiusi)  

(1)  Le istanze dirette alla commissione locale per i masi chiusi devono essere presentate presso il comune nel quale si trova la casa di abitazione del maso. Il comune trasmette l'istanza immediatamente al/alla presidente della commissione locale competente.

(2)  La commissione per i masi chiusi ha la facoltà di far eseguire i rilievi necessari. Le parti interessate possono essere sentite, d'ufficio o a loro richiesta, dalla commissione.

(3)  Se i beni per i quali deve iniziarsi un procedimento sono situati anche nella circoscrizione di altra commissione locale, si deve chiedere pure il parere di quest'ultima. Lo stesso vale per l'unione di masi situati in diverse circoscrizioni territoriali.

(4)  Le istanze dirette alle commissioni per i masi chiusi devono essere firmate dal richiedente o dalla richiedente, dal suo/dalla sua rappresentante legale oppure da un/una rappresentante munito/a di procura speciale che può essere apposta anche a margine o in calce alla domanda.

(5)  Le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono essere firmate dal proprietario o dalla proprietaria del maso o da tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi, salvi i casi in cui sia disposto diversamente.

(6) 28)

(7)  All’istanza che abbia per oggetto un cambiamento della consistenza del maso chiuso sono da allegare l’estratto tavolare, il foglio di possesso e, nel caso di frazionamento di particelle, il tipo di frazionamento vistato dall’ufficio del catasto ed altra documentazione necessaria.29)

(8)  Le commissioni locali per i masi chiusi hanno l'obbligo di decidere sulle istanze presentate entro 60 giorni. La commissione locale che non decide entro il termine prescritto può essere sciolta e sostituita da una nuova.

28)
L'art. 43, comma 6, è abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera e), della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
29)
L'art. 43, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 15, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.