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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 42 (Competenze della commissione locale per i masi chiusi)

(1)  Per tutti gli atti d'ufficio che la presente legge attribuisce alla commissione locale per i masi chiusi è competente la commissione locale nella cui circoscrizione territoriale è situato il maso chiuso a cui l'atto si riferisce.

(2)  Se parti del maso chiuso sono situate in diverse circoscrizioni, è competente la commissione locale nella cui circoscrizione si trova la casa d'abitazione del maso chiuso. In mancanza di una casa di abitazione è competente la commissione locale del luogo in cui verrà costruita la casa di abitazione.

(3)  L'unione di due masi chiusi situati in diverse circoscrizioni in un unico maso chiuso può essere richiesta, a scelta, a una delle due commissioni.