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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 32 (Assunzione del maso di comune accordo e ricorso per il rilascio del certificato di eredità)

(1)  In qualunque momento del procedimento per la determinazione dell'assuntore o dell'assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, gli eredi o le eredi, purché vi sia unanimità, possono dichiarare di essersi accordati/e circa l'erede cui spetti il diritto di assunzione, circa l'ammontare del prezzo, le modalità di pagamento, le prestazioni e gli altri oneri e diritti inerenti alla successione. Di tale accordo viene fatta menzione nel ricorso per il rilascio del certificato di eredità; in tale caso il/la giudice deve verificare l'accordo raggiunto in conformità all'articolo 16 della legge tavolare emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e darne conferma nel certificato da rilasciare conformemente.

(2)  Se il/la giudice ha determinato il valore del maso a norma dell'articolo 20, la relativa sentenza è allegata al ricorso per il rilascio del certificato di eredità. Nel certificato di eredità il/la giudice assegna il maso all'assuntore o all'assuntrice, dichiarandolo debitore o dichiarandola debitrice della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso. Nel contempo il/la giudice, sentite le parti, fissa con equo apprezzamento l'importo massimo per il quale deve essere iscritta, assieme all'intavolazione del diritto di proprietà a nome dell'assuntore o dell'assuntrice del maso, l'ipoteca cauzionale per le quote di ogni singolo coerede o di ogni singola coerede, fatta salva la facoltà dell'assuntore o dell'assuntrice del maso di dimostrare al giudice tavolare il raggiungimento di un accordo con i coeredi o le coeredi, ovvero l'avvenuto pagamento delle loro quote ereditarie.

(3)  Qualora l'eredità comprendente il maso chiuso sia devoluta anche a discendenti minorenni, su richiesta del/della rappresentante legale dei minorenni o delle minorenni, l'assunzione del maso può essere rinviata dal/dalla giudice fino al raggiungimento della maggiore età del/della coerede più giovane, senza tuttavia andare oltre il raggiungimento del 31 anno di età dell'avente diritto all'assunzione. In tale caso il/la giudice indica il termine dell'assunzione nel certificato di eredità, decretandone anche l'annotazione nel libro fondiario.

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