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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 26 (Pagamento del prezzo di assunzione agli/alle eredi)

(1)  Nella divisione dell'asse ereditario deve comprendersi, in surrogazione del maso, l'importo posto a carico dell'assuntore o assuntrice quale debito, a norma dell'articolo 20.

(2)  La divisione fra i/le coeredi, compreso/a l'assuntore o l'assuntrice, avviene peraltro secondo le disposizioni del codice civile e dell'articolo 27.