(1) Qualora la designazione dell'assuntore o dell'assuntrice venisse fatta a favore di eredi non legittimari o di eredi non legittimarie con preferenza rispetto ai discendenti o alle discendenti del testatore o della testatrice, la valutazione del maso chiuso agli effetti della determinazione delle quote di legittima è effettuata in base ai valori agricoli medi determinati annualmente ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sull'espropriazione, senza applicazione del coefficiente di rivalutazione; nella valutazione è compreso anche il valore dell'annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata esclusivamente per scopi agricoli.