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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 131)
Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero2)

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
2)
La denominazione „altoatesini all'estero“ è stata sostituita dalla denominazione „emigrate ed emigrati sudtirolesi all'estero“, dall'art. 9, comma 6, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

Art. 2 (Beneficiari)       delibera sentenza

(1)  Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge:

  1. i cittadini residenti all'estero, nati in provincia di Bolzano, che hanno avuto per almeno quattro anni la residenza in provincia di Bolzano e che dimostrano di aver dimorato per motivi di lavoro per almeno tre anni all'estero, ove un periodo di tempo superiore a sei mesi viene calcolato comunque come anno intero; il rientro in provincia non deve essere avvenuto da più di due anni;
  2. i familiari delle persone di cui alla lettera a) ovvero il coniuge e i discendenti, purché residenti all'estero;
  3. le organizzazioni e le istituzioni aventi sede in provincia di Bolzano e all'estero, fondate e dirette da emigrati altoatesini, o che operano esclusivamente o prevalentemente a favore degli emigrati;
  4. in quanto compatibile, i lavoratori frontalieri aventi la residenza in provincia di Bolzano ed il posto di lavoro all'estero.

(2)  Ai fini dell'assolvimento di oneri od obblighi e dell'accesso a benefici disposti da leggi provinciali, la posizione del cittadino emigrato altoatesino ed iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) in un comune della provincia è parificata a quella del cittadino iscritto all'anagrafe di un comune della provincia.

(3)  All'occorrenza i requisiti di cui al comma 1 devono essere comprovati tramite autocertificazione oppure sulla base di documenti emessi da autorità nazionali o estere.

massimeDelibera N. 2596 del 30.07.2007 - Definizione del concetto "altoatesini all'estero" - ai sensi dell'articolo 107, comma 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificata dalla Legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, articolo 22, comma 11