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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 20 (Orari dei negozi, delle attività di commercio su aree pubbliche e dei distributori di carburante)   delibera sentenza

(1) 40)

(2)  Gli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Camera di commercio e delle associazioni di categoria più rappresentative della provincia, tenuto conto del traffico, del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio.

(3)  I comuni determinano, nel rispetto degli indirizzi provinciali, l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche.

massimeDelibera 19 dicembre 2011, n. 2006 - Indirizzi provinciali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio (art. 20 L.P. n. 7/2000) - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 7 luglio 1997, n. 3173)
40)
L'art. 20, comma 1, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 13., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.