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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 18/bis (Obbligo di regolarità contributiva)

(1)  L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva; quest’ultima è verificata nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi dell’articolo 18, comma 1.

(2)  Le imprese inoltranti una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche indicano ai comuni esclusivamente in modalità telematica tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) al momento della presentazione della SCIA ed in tutti i casi di modifica dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

(3)  Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la verifica della regolarità contributiva è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA. Per le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della SCIA o per le quali alla medesima data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica della regolarità contributiva è effettuata decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese e comunque entro i 60 giorni successivi.

(4)  A decorrere dall’anno 2015 o da un altro termine fissato all’occorrenza dalla Giunta provinciale, i comuni svolgono in via telematica entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dopo il rilascio della concessione di posteggio le verifiche annuali sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche. 29) 

29)
L'art. 18/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.