In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 71)
Nuovo ordinamento del commercio

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.

Art. 11 (Spacci interni) 14)

(1)  La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso diretto dalla pubblica via.

(2)  L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

14)
Vedi l'art. 8, comma 1, lettera a), punto 8., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.