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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 11 (Autonomia amministrativa)  delibera sentenza

(1) Le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e delle alunne e disciplinano, a norma delle disposizioni vigenti, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la valutazione e la disciplina, secondo quanto previsto in materia dallo statuto degli studenti e delle studentesse. Le scuole disciplinano, altresì, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti scolastici e formativi e la partecipazione a progetti territoriali e internazionali.

(2) Alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative all'amministrazione del bilancio e alla gestione del patrimonio e delle strutture. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le modalità di esercizio ed ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale, come pure all'effettuazione delle spese in economia.

(3) A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite tutte le competenze in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale docente con esclusione delle seguenti:

  1. compilazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente;8)
  2. reclutamento del personale docente con rapporto a tempo indeterminato;
  3. mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
  4. autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
  5. corresponsione di emolumenti al personale docente e direttivo;
  6. trattamento di previdenza e quiescenza del personale docente e direttivo;
  7. riconoscimento dei servizi e sviluppo della carriera.

(4) Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente.

(5) I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le disposizioni in materia di disciplina del personale e degli alunni e delle alunne, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato il provvedimento, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento diviene definitivo. I provvedimenti divengono altresì definitivi a seguito della decisione del reclamo.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303 - Istruzione pubblica - personale insegnante - corso concorso - preselezione - illegittima esclusione dalla graduatoria - domanda di risarcimento danni - per perdita di chance - mancanza di prova - liquidazione equitativa del danno - possibilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005 - Ricorso avverso la mancata promozione alla classe superiore - legittimazione passiva solo del rappresentante legale dell'istituto
8)
La lettera a) dell'art. 11, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.
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