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In vigore al: 21/11/2014

l) Legge provinciale17 giugno 1998, n. 61)2)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.
2)
Vedi anche l'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48.

Art. 3 (Suddivisione in lotti negli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria)    delibera sentenza

(1)  Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all'applicazione delle disposizioni che regolano gli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria.

(2)  Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare se l'importo sia pari o superiore alla soglia deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo della soglia comunitaria, le relative disposizioni si applicano a tutti i lotti.

(3)  Per il calcolo dell'importo di cui al comma 2 va preso in considerazione, oltre a quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dalle amministrazioni committenti.

(4)  Si può derogare all'applicazione del comma 2 per i lotti il cui valore di stima sia inferiore a 1.000.000,00 euro purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo dei lotti.4) 

massimeDelibera N. 365 del 01.03.2010 - Direttive in materia di frazionamento di opere pubbliche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997 - Esclusione dalla gara - criterio teleologico e criterio formale Atti redatti nelle due lingue - fa testo la lingua italiana - bandi di gara Esclusione dalla gara per motivo espressamente previsto nel bando - è atto dovutoAppalto pubblico di forniture - suddivisione in lotti - è scelta di merito
4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 36 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
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