(1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 1, per l'appalto dei lavori di importo superiore ai 50.000 ECU e nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 31, comma 1, sempreché l'importo sia superiore ai 50.000 ECU, l'amministrazione committente tratta con almeno 10 imprese di propria scelta le condizioni del contratto, se sussistono in tale numero imprese qualificate ai sensi della presente legge per l'esecuzione dei lavori.