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In vigore al: 21/11/2014

l) Legge provinciale17 giugno 1998, n. 61)2)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.
2)
Vedi anche l'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48.

Art. 69 (Finanziamenti di progetti da parte di soggetti privati)

(1)  Al fine della realizzazione di un'opera pubblica, senza o con parziale onere finanziario a carico dell'amministrazione committente, il soggetto promotore può promuovere la realizzazione e gestione dell'opera interamente o parzialmente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 67, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 68.48) 

(2)  L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera pubblica mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva, già nella disponibilità dell'amministrazione committente, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di ingegno di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile.

(3)  L'offerta è inammissibile qualora il suo contenuto non risulti conforme agli strumenti urbanistici.

(4)  Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo integrale dell'offerta ed il progetto allegato sono posti a disposizione del pubblico presso la sede dell'amministrazione committente.

(5)  Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto.

(6)  L'amministrazione committente, valutate le osservazioni di cui al comma 5, ha la facoltà di deliberare la concessione della costruzione e gestione dell'opera a procedura negoziata al soggetto promotore ovvero di procedere all'indizione di una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, determinando eventuali prescrizioni o condizioni riguardanti i progetti e le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera.

(7)  Se nel termine di cui al comma 5 altre imprese, aventi i requisiti per accedere alla concessione, offrono di eseguire il progetto a condizioni migliori rispetto a quelle proposte dal soggetto promotore o propongono progetti alternativi, l'amministrazione committente può concessionare la costruzione e gestione dell'opera a procedura ristretta fra tutti i soggetti proponenti ovvero indire una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica.49) 

48)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8.
49)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.
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