(1) Al fine della realizzazione di un'opera pubblica, senza o con parziale onere finanziario a carico dell'amministrazione committente, il soggetto promotore può promuovere la realizzazione e gestione dell'opera interamente o parzialmente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 67, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 68.48)
(2) L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera pubblica mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva, già nella disponibilità dell'amministrazione committente, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di ingegno di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile.
(3) L'offerta è inammissibile qualora il suo contenuto non risulti conforme agli strumenti urbanistici.
(4) Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo integrale dell'offerta ed il progetto allegato sono posti a disposizione del pubblico presso la sede dell'amministrazione committente.
(5) Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto.
(6) L'amministrazione committente, valutate le osservazioni di cui al comma 5, ha la facoltà di deliberare la concessione della costruzione e gestione dell'opera a procedura negoziata al soggetto promotore ovvero di procedere all'indizione di una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, determinando eventuali prescrizioni o condizioni riguardanti i progetti e le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera.
(7) Se nel termine di cui al comma 5 altre imprese, aventi i requisiti per accedere alla concessione, offrono di eseguire il progetto a condizioni migliori rispetto a quelle proposte dal soggetto promotore o propongono progetti alternativi, l'amministrazione committente può concessionare la costruzione e gestione dell'opera a procedura ristretta fra tutti i soggetti proponenti ovvero indire una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica.49)