(1) Le amministrazioni committenti possono utilizzare le forme di società a partecipazione pubblica per la realizzazione o gestione di opere pubbliche.
(2) Le società di cui al comma 1 non possono realizzare direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino su di esse un'influenza dominante. Detti lavori pubblici sono sempre affidati in appalto secondo le procedure di cui al capo VI.