(1) L'esecuzione di lavori pubblici può essere affidata in concessione ad altro ente pubblico, ad ente privato, ad imprese ed a consorzio d'imprese.
(2) La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione anche la gestione delle opere e può essere estesa alla progettazione esecutiva nonché alle procedure espropriative.
(3) Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti concedenti possono cedere la proprietà o il diritto di godimento di beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia connessa all'opera da affidare in concessione, nonché di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Per quanto compatibile con la presente legge e con il regolamento di esecuzione, può essere applicata la normativa statale sul finanziamento privato di opere pubbliche nonché sul contraente generale per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.47)
(4) L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo.
(5) Le concessioni di lavori pubblici sono affidate esclusivamente mediante procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
- il valore economico e finanziario della controprestazione;
- il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- il tempo di esecuzione dei lavori;
- il costo di utilizzazione e manutenzione;
- la durata della concessione;
- la qualità del servizio in gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.