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In vigore al: 21/11/2014

l) Legge provinciale17 giugno 1998, n. 61)2)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.
2)
Vedi anche l'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48.

Art. 64 (Modalità di esecuzione delle varianti)

(1)  Qualora si renda necessaria una variante di cui all'articolo 63, comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile di progetto, che a sua volta provvede a darne immediata comunicazione al progettista.

(2)  Il direttore dei lavori redige una perizia di variante contenente le varianti grafiche al progetto originario, ove necessario, e la determinazione del costo.

(3)  Per lavori d'importo superiore a 300.000 ECU gli eventuali nuovi prezzi concordati nel corso dei lavori sono esaminati dal collaudatore, nominato in corso d'opera, che formula su di essi un giudizio di congruità.

(4)  Il direttore dei lavori trasmette la perizia all'organo consultivo competente per il prescritto parere.

(5)  Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore competente  qualora le aggiunte e variazioni non superino il quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano il quinto, la perizia tecnica e suppletiva è approvata dalla Giunta provinciale.45) 

45)
L'art. 64, comma 5, è stato sostituito dall'art. 35 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi modificato dall'art. 7, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
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