(1) Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano alle associazioni temporanee di imprese e ai consorzi, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati tramite procedura negoziata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
(2) Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera, sempreché il valore dei singoli contratti sia superiore al due per cento dell'importo dei lavori affidati.
(3) Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese in possesso di attestazione SOA, sono consentiti ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per la qualificazione SOA.43)