(01) La Provincia introduce il Documento unico di regolarità contributiva stipulando un'apposita convenzione con le sedi provinciali di INPS, INAIL e Cassa Edile.42)
(1) L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Bolzano; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza di tali contratti da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
(2) L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano, assicurativi ed antinfortunistici.
(3) L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono su richiesta dell'amministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.