(1) L'amministrazione committente indica nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori.
(2) Tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, o affidabili a terzi per l'intero loro importo se appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, e per una quota pari al 40 per cento se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti.
(3) L'appaltatore principale è responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi.
(4) Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
(5) L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo che per la fornitura.