(1) Negli appalti sopra la soglia comunitaria non è ammessa l'esclusione automatica delle offerte basse in modo anomalo.
(2) Per individuare le offerte basse in modo anomalo, l'amministrazione committente, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, richiede le analisi dei prezzi e le altre giustificazioni ritenute necessarie relativamente alle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata di sette punti percentuali. Per la determinazione della media aritmetica non viene preso in considerazione il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di minor ribasso e di quelle di maggior ribasso.
(3) L'amministrazione committente può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'aggiudicatario, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.
(4) Se tali elementi non sono presentati nel termine di dieci giorni o non sono ritenuti adeguati, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica.
(5) È facoltà dell'amministrazione committente estendere la procedura di verifica dell'anomalia anche alle offerte che non eccedono il limite di cui al comma 2. Tale limite, determinato in sede di gara, è fisso e non può subire successivamente modificazioni per qualsivoglia motivo, fatto salvo l'obbligo della verifica dell'offerta aggiudicataria, come previsto dall'articolo 37, comma 6.40)