(1) I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori ai soggetti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.
(2) I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'organico medio annuo, sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.