(1) Le procedure di scelta del contraente sono:
(2) Per le opere di competenza della Provincia la decisione in ordine al sistema di scelta del contraente spetta all'assessore competente. Il sistema di scelta si intende formalmente deciso con la pubblicazione del bando di gara rispettivamente della lettera d'invito.
(2/bis) Per le opere ovvero lavori per cui deve essere indetta una gara ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, si applica preferibilmente il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per favorire la concorrenza e facilitare lo svolgersi del procedimento, alle imprese invitate si richiedono progetti, documentazione complessa o la realizzazione dei campioni in proporzione all’entità dell’appalto. 19)
(3) Alle gare di procedura aperta e di procedura ristretta della Provincia partecipano: