(1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino può essere redatto direttamente il progetto esecutivo.
(2) Per i lavori e interventi di manutenzione della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto, ad esclusione di lavori d'importo superiore a 300.000 ECU.