(1) I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione committente sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente della Giunta provinciale, ove prescritto.
(2) Il rilascio della concessione edilizia non è subordinato alla disponibilità degli immobili se l'acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa.