(1) I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti secondo le disposizioni provinciali all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico.
(2) È facoltativa la richiesta del parere all'organo consultivo sui progetti dei lavori di manutenzione, nonché su quelli di fornitura di arredamento e di quant'altro occorra perché l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente nel risultato alle finalità cui è destinata.
(3) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.
(4) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d'importo inferiore a 500.000 ECU, incluse nei piani urbanistici che siano disposti dalla Provincia.