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In vigore al: 21/11/2014

l) Legge provinciale17 giugno 1998, n. 61)2)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.
2)
Vedi anche l'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48.

Art. 11 (Progettazione in generale)      delibera sentenza

(1)  L'amministrazione committente fissa le caratteristiche dell'opera ed indica l'importo di spesa presunta prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione.

(2)  Per i lavori della Provincia, le caratteristiche dell'arredamento e di altre forniture per rendere funzionale l'opera nonché le variazioni non essenziali delle caratteristiche dell'opera, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore competente. 13)

(3)  La progettazione è svolta dagli uffici tecnici delle amministrazioni committenti ovvero attraverso collaborazioni esterne con i soggetti di cui all'articolo 22.

(4)  Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa, che garantisca l'amministrazione committente contro i danni diretti derivanti da errata progettazione. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato.

(5)  Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:

  1. rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite;
  2. rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia oggetto della progettazione;
  3. correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione.

(6)  La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

(7)  Per lavori d'importo fino a 1.000.000 ECU può essere redatto direttamente il progetto esecutivo.

(8)  In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie -eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. -verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
13)
L'art. 11, comma 2, è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
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