(1) L'amministrazione committente fissa le caratteristiche dell'opera ed indica l'importo di spesa presunta prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione.
(2) Per i lavori della Provincia, le caratteristiche dell'arredamento e di altre forniture per rendere funzionale l'opera nonché le variazioni non essenziali delle caratteristiche dell'opera, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore competente. 13)
(3) La progettazione è svolta dagli uffici tecnici delle amministrazioni committenti ovvero attraverso collaborazioni esterne con i soggetti di cui all'articolo 22.
(4) Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa, che garantisca l'amministrazione committente contro i danni diretti derivanti da errata progettazione. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato.
(5) Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:
- rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite;
- rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia oggetto della progettazione;
- correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione.
(6) La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
(7) Per lavori d'importo fino a 1.000.000 ECU può essere redatto direttamente il progetto esecutivo.
(8) In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.