(1) Le norme della presente legge si applicano a tutti gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE.
(2) Sono di interesse provinciale i lavori pubblici aggiudicati dalle seguenti amministrazioni committenti:
(3) Le stesse norme si applicano agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di lavori pubblici di interesse provinciale, intendendosi per tali: