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In vigore al: 21/11/2014

l) Legge provinciale17 giugno 1998, n. 61)2)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.
2)
Vedi anche l'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48.

Art. 2 (Ambito di applicazione della legge)        delibera sentenza

(1)  Le norme della presente legge si applicano a tutti gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE.

(2)  Sono di interesse provinciale i lavori pubblici aggiudicati dalle seguenti amministrazioni committenti:

  1. la Provincia autonoma;
  2. i Comuni;
  3. le Comunità comprensoriali;
  4. gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti;
  5. i consorzi o altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d).

(3)  Le stesse norme si applicano agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di lavori pubblici di interesse provinciale, intendendosi per tali:

  1. i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico prevalente dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
  2. i soggetti privati operanti esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale che per l'esercizio di attività rientranti nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica, trasporti e telecomunicazioni si avvalgono di diritti speciali od esclusivi per importi pari o sopra soglia;
  3. i soggetti privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale di importo sopra soglia, per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale e in conto interessi dalle amministrazioni committenti, che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo complessivo, e comunque agli appalti per i quali l'amministrazione committente eroghi una sovvenzione o un contributo superiore all'importo di 5.000.000 ECU.
  4. i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale di importo superiore alla soglia comunitaria, per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale e in conto interessi da parte dell'amministrazione provinciale, che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, e comunque relativamente agli appalti per i quali l'amministrazione provinciale eroghi una sovvenzione o un contributo superiore all'importo di 5.000.000 ECU. 3)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione
3)
La lettera d) è stata aggiunta dall'art. 9 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.
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