(1) Le agevolazioni nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1 si applicano anche per il recupero di edifici destinati a case canoniche o all'alloggiamento di comunità religiose. Per questi edifici l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per 20 anni deve risultare da un'apposita convenzione stipulata tra il proprietario e l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, o da un apposito atto unilaterale d'obbligo.113)