In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 74 (Finanziamento del recupero di edifici con destinazione particolare)

(1) Le agevolazioni nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1 si applicano anche per il recupero di edifici destinati a case canoniche o all'alloggiamento di comunità religiose. Per questi edifici l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per 20 anni deve risultare da un'apposita convenzione stipulata tra il proprietario e l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, o da un apposito atto unilaterale d'obbligo.113)

113)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.