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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 71/bis (Recupero di abitazioni)   delibera sentenza

(1)  Per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione un contributo a fondo perduto non superiore a quello previsto dall'articolo 71, comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi del presente articolo, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, deve essere previsto l'obbligo di locare le abitazioni recuperate a persone che sono in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 45.111)

massimeDelibera 25 marzo 2013, n. 453 - Edilizia abitativa agevolata - Criteri per il recupero di abitazioni da locare (art. 71/bis lp. 13/98)
111)
L'art. 71/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 19, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e poi così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.