(1) Per favorire i lavori di recupero riguardanti abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può essere concesso ai proprietari per ogni abitazione un contributo a fondo perduto non superiore a quello previsto dall'articolo 71, comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi del presente articolo, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, deve essere previsto l'obbligo di locare le abitazioni recuperate a persone che sono in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 45.111)