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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 71 (Agevolazioni generali per il recupero convenzionato di abitazioni)

(1) Per il recupero del patrimonio edilizio esistente viene concesso ai proprietari un contributo a fondo perduto per ciascuna abitazione popolare od economica recuperata e convenzionata per la durata di 20 anni ai sensi dell'articolo 79 della legge urbanistica provinciale. Il contributo a fondo perduto viene commisurato al costo di costruzione convenzionale di un'abitazione di 120 metri quadrati di superficie convenzionale e non può superare il 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nè il 20 per cento del costo convenzionale di costruzione.

(2) Agli effetti del recupero convenzionato ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento valgono come recupero.

(3) Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse esclusivamente per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo del richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi parenti in linea retta. In deroga all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti disposizioni speciali:

  1. il beneficiario stesso può occupare l’abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello oggetto dell’agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quinta fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera e);102)
  2. i parenti in linea retta del beneficiario possono occupare l'abitazione convenzionata solamente se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali;
  3. l'abitazione convenzionata nel primo decennio della durata del vincolo può essere alienata solamente a parenti in linea retta del beneficiario.103)

(4) In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera c), nel primo decennio della durata del vincolo l'abitazione convenzionata può essere alienata o data in locazione, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 1.104) 

(5) Qualora l'abitazione convenzionata si renda libera nel primo decennio della durata del vincolo, essa deve essere data in locazione all'IPES o a un locatario nominato dal comune. Qualora l'IPES non prenda in locazione l'abitazione o qualora il comune non provveda alla nomina di un locatario, l'abitazione può essere data in locazione a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.105) 

(6) Nel secondo decennio della durata del vincolo l'abitazione, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, può essere locata o alienata a persone in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali.106) 

(7) 107) 

(8)  Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta in volta, a seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio. 108)

(8/bis) Limitatamente all'abitazione, che soddisfa il fabbisogno abitativo primario del proprietario, per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona, l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta in volta, a seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio. 109)

(9) 107) 

(10) Il beneficiario può in ogni momento ottenere la liberazione dal vincolo sociale. Nel primo decennio di durata del vincolo deve essere restituito l'intero contributo a fondo perduto. Nel secondo decennio deve essere restituito per ogni anno mancante al compimento del ventesimo anno di durata del vincolo un decimo del contributo a fondo perduto. In caso di contributi per interessi su mutui agevolati in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge deve essere corrisposto un importo pari ai contributi per interessi erogati, ma in ogni caso non più alto della somma dei contributi per interessi per cinque anni. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario per ogni anno di un quinto dell'importo predetto.

(11) Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse per edifici residenziali espropriati ai sensi dell'articolo 107, comma 12, della legge urbanistica provinciale, ricostruiti in altra posizione del territorio comunale.

(12) 107) 

(13)(14)(15) 110) 

102)
La lettera a) dell'art. 71, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 18, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
103)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
104)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
105)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
106)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
107)
Abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
108)
L'art. 71, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
109)
L'art. 71, comma 8/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
110)
I commi 13, 14 e 15 sono stati aggiunti dall'art. 20 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogati dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
Vedi anche l' art. 21 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5, e l' art. 3 della L.P. 9 giugno 1995, n. 14:

Art. 21 (Disposizioni in materia di recupero convenzionato di abitazioni)

(1) Le agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni previste dalla lettera G) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e dall'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, a partire dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere concesse solamente per il recupero di abitazioni destinate alla locazione per uso abitativo primario a famiglie in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali o all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata mediante contratto di locazione, che deve essere stipulato per un periodo non inferiore ad anni 8 e ad esso si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. I relativi obblighi devono essere recepiti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21.

Art. 3 (Norma transitoria all'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 )

(1) La nuova disciplina per il recupero convenzionato di abitazioni di cui all'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, si applica a tutte le domande di contributo presentate a partire dal 29 marzo 1995. Per le domande presentate prima di tale data si continua ad applicare la disciplina previgente.

Vedi anche l'art. 38, comma 7, della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1:

(7) Per le abitazioni per le quali è stata presentata prima del 2 settembre 2002 la domanda per l'ammissione all'agevolazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si continuano ad applicare le norme di cui agli articoli 71, 72 e 73 della citata legge provinciale, così come erano in vigore fino all'entrata in vigore della presente legge, fino alla decadenza del vincolo ventennale.