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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 67 (Ampliamento dell'abitazione agevolata)

(1) Le sanzioni previste dall'articolo 65 non si applicano qualora, decorsi cinque anni dal trasferimento di residenza nell'abitazione agevolata, la cubatura non utilizzata venga utilizzata per l'ampliamento della propria abitazione, che deve mantenere le caratteristiche di un alloggio economico, o per la costruzione di un'ulteriore abitazione destinata al fabbisogno abitativo di parenti o affini entro il terzo grado.