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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 66/bis (Cessazione della convivenza more uxorio)

(1)  Qualora si separino due persone conviventi more uxorio ammesse all’agevolazione edilizia nella misura prevista per i coniugi, l’agevolazione edilizia è ridotta, tenuto conto dei componenti il nucleo familiare che continuano a occupare l’abitazione. L’eventuale autorizzazione alla cessione della quota di comproprietà dell’abitazione al beneficiario che rimane nell’abitazione, viene rilasciata solamente ad avvenuto pagamento dell’importo richiesto dall’amministrazione provinciale.93)

93)
L'art. 66/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 16, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.