(1) Il parametro della condizione economica di ciascun nucleo familiare ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per l’acquisto, la costruzione e il recupero per il fabbisogno abitativo primario è costituito dal “valore della situazione economica” (VSE), così fissato:
(2) La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE. 66)