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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 57 (Contributi a fondo perduto)

(1) In alternativa al mutuo senza interessi, al contributo per interessi ed al contributo decennale costante i richiedenti della prima, seconda, terza e quarta fascia di reddito possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto.

(2) Per i richiedenti della prima fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo perduto corrisponde al 45 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.

(3) Ai richiedenti il cui reddito raggiunge il limite superiore della quarta fascia di reddito viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.

(4) Per i richiedenti della seconda fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, e per quelli della terza e quarta fascia di reddito il contributo a fondo perduto è determinato mediante interpolazione tra i valori limite del 45 per cento e del 20 per cento dell'importo del mutuo. Per i richiedenti della prima e della seconda fascia di reddito, che raggiungono meno di venti punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo perduto corrisponde a quello dei richiedenti, il cui reddito è pari a quello del limite inferiore della terza fascia di reddito.

(4/bis)  Ai richiedenti che appartengono alla quinta fascia di reddito è concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento dell’importo di mutuo determinato ai sensi dell’articolo 55, a condizione che essi realizzino la loro abitazione su un’area non destinata all’edilizia abitativa agevolata. Qualora l’abitazione venga realizzata su un’area destinata all’edilizia abitativa agevolata, non è concesso il contributo per la costruzione.64) 

(5) In caso di acquisto da parenti od affini di primo grado viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.65) 

(6) Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario del proprietario, la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4 viene aumentata di 5 punti.

64)
L'art. 57, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 14, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
65)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 12 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.