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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 56 (Contributi decennali costanti)

(1) Agli appartenenti alla terza e quarta fascia di reddito di cui all'articolo 58, nonché a quelli appartenenti alla prima e seconda fascia di reddito, che raggiungono meno di 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, viene concesso un contributo decennale costante. Gli appartenenti alla prima e seconda fascia di reddito che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione possono chiedere in alternativa al mutuo la concessione del contributo decennale costante.

(2) Il contributo viene commisurato all'ammontare del mutuo calcolato ai sensi dell'articolo 55. Esso ammonta al 6 per cento per gli appartenenti alla prima fascia di reddito, al 5 per cento per gli appartenenti alla seconda, al 4 per cento per gli appartenenti alla terza e al 3 per cento per gli appartenenti alla quarta.

(3) I contributi di cui al comma 2 possono essere modificati con la delibera della Giunta provinciale, con la quale viene approvato il programma degli interventi di cui all'articolo 6.