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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 53 (Mutui senza interesse)

(1) Sono ammessi a mutuo senza interesse gli appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, purché raggiungano almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione.

(2) La durata del mutuo è di 15 anni. Per richiedenti con due figli a carico la durata del mutuo è elevata a 20 anni. Alla durata del mutuo si aggiunge l'eventuale periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata non superiore a due anni. Il mutuo deve comunque entrare in ammortamento il 1° gennaio o il 1° luglio antecedente il compimento del secondo anno di prefinanziamento.

(3) I beneficiari ammessi a un mutuo di durata quindicennale, dopo la nascita del secondo figlio possono chiedere la proroga della durata del mutuo a venti anni.