(1) Sono ammessi a mutuo senza interesse gli appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'articolo 58, purché raggiungano almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione.
(2) La durata del mutuo è di 15 anni. Per richiedenti con due figli a carico la durata del mutuo è elevata a 20 anni. Alla durata del mutuo si aggiunge l'eventuale periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata non superiore a due anni. Il mutuo deve comunque entrare in ammortamento il 1° gennaio o il 1° luglio antecedente il compimento del secondo anno di prefinanziamento.
(3) I beneficiari ammessi a un mutuo di durata quindicennale, dopo la nascita del secondo figlio possono chiedere la proroga della durata del mutuo a venti anni.