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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 50 (Termine di ultimazione dei lavori e di occupazione)

(1) Le abitazioni agevolate devono essere ultimate e abitate dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda di agevolazione edilizia entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario, l'assessore all'edilizia abitativa può prorogare di un anno detto termine. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario, che ritardino i lavori durante la loro esecuzione.

(2) In caso di acquisto di abitazioni esistenti per le quali non siano necessari interventi di recupero, l'abitazione deve essere abitata stabilmente entro un anno dall'approvazione dell'agevolazione.

(3) Decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 1 e 2, l'assessore all'edilizia abitativa pronuncia la decadenza dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è obbligato a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

(4)  Qualora il beneficiario dell’agevolazione edilizia sia persona obbligata ad occupare in base a un contratto di lavoro un’abitazione di servizio, può chiedere l’autorizzazione ad occupare l’alloggio agevolato solamente a cessazione avvenuta del rapporto di lavoro. Per la durata del rapporto di lavoro l’abitazione deve essere locata ai sensi dell’articolo 63, comma 4.58)

58)
L'art. 50, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.