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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 46/bis (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni edilizie)

(1) Richiedenti coniugati possono essere ammessi insieme alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di un'abitazione anche se solamente uno dei coniugi è in possesso dei requisiti della durata quinquennale della residenza o del posto di lavoro di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), e dell'attività lavorativa continuativa dipendente od autonoma ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b).55) 

55)
L'art. 46/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.