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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 45 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)           delibera sentenza

(1) Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

  1. avere da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro nella provincia;
  2. non essere proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia e facilmente raggiungibile, o avere ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda la proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio; lo stesso vale per il coniuge non separato e per il convivente more uxorio;
  3. non essere componenti di famiglia che sia stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;
  4. non avere un reddito complessivamente superiore ai limiti massimi di reddito fissati in misura differenziata dall'articolo 58 in relazione ai diversi tipi di agevolazione edilizia.

(2) Il requisito di cui alla comma 1, lettera a), non si applica ai richiedenti emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, i quali intendano ristabilire la loro residenza in provincia. Lo stesso vale per il loro coniuge non separato.

(3) In caso di recupero per l'abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario del proprietario non si applica la causa di esclusione contenuta al comma 1, lettera b), neppure nel caso che il proprietario abbia alienato nello stesso edificio in cui si trova l'abitazione da recuperare altre abitazioni a parenti in linea retta.

(4) Il requisito di cui alla comma 1, lettera b), limitatamente all'alloggio oggetto della prima richiesta, non si applica in caso di rigetto della domanda di agevolazione edilizia, purché la domanda sia ripresentata entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto e purché al momento della presentazione della prima domanda sussistessero i requisiti per essere ammessi all'agevolazione edilizia.

(5) Il requisito di cui alla comma 1, lettera c), non si applica per il recupero, qualora dalla concessione della precedente agevolazione per il medesimo alloggio siano passati almeno 25 anni e in caso di mutuo questo sia stato interamente rimborsato.

(6) La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica qualora oggetto dell'intervento edilizio sia un'abitazione con una superficie abitabile inferiore ai 110 metri quadro che necessiti di interventi di recupero e che mediante l'intervento edilizio progettato viene ampliata fino al limite previsto per un'abitazione popolare ai sensi dell'articolo 41.48) 

(7) La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica, qualora l'abitazione venga espropriata per causa di pubblica utilità o venga ceduta bonariamente all'ente espropriante nei casi in cui è prevista dalla legge l'espropriazione per causa di pubblica utilità. La menzionata causa di esclusione non si applica neppure qualora il progetto approvato preveda la demolizione dell'abitazione esistente.49) 

(8) Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata anche la residenza storica.50) 

(9)  La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera c), non trova applicazione se il richiedente, già beneficiario di un’agevolazione edilizia, rinuncia a tale agevolazione con effetto dalla data dell’ammissione all’agevolazione e restituisce tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. 51)

(10)  Agli effetti del comma 1, lettera b), sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali faccia parte il richiedente o il coniuge.51)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998 - Wohnsitz in der konventionierten Wohnung - tatsächliche Besetzung und nicht meldeamtlicher WohnsitzQuotenanteil an mehreren Wohnungen - stellt keine geeignete Wohnung dar
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 58 vom 16.03.1998 - Begriff der Verfügbarkeit einer anderen angemessenen Wohnung seitens des Eigentümers - vermietete Gästezimmern sind verfügbar
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996 - Nozione di "proprietario" dell'abitazione agevolata
48)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 41, comma 3, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
49)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
50)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
51)
I commi 9 e 10 dell'art. 45, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.