In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 40 (Oggetto delle agevolazioni edilizie)   delibera sentenza

(1) Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l'acquisto di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario solo alloggi che abbiano le caratteristiche di abitazioni popolari.

(2) Possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per il recupero sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni popolari, sia abitazioni aventi le caratteristiche di abitazioni economiche.

(3) Per tutta la durata dell'annotazione tavolare del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62, abitazioni che già sono state oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto od il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario non possono essere oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto di abitazioni di cui al presente capo. Tale causa di esclusione non si applica, qualora il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata sia stato annotato esclusivamente per il fatto che l'abitazione è stata realizzata su area destinata all'edilizia abitativa agevolata.41) 

(4) Per essere ammesse alle agevolazioni per il recupero le abitazioni devono avere un'età di almeno 25 anni. Lo stesso vale per gli edifici aventi una destinazione d'uso diversa da abitazione e che devono essere trasformate in abitazioni.

(5) Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni vengono ammessi gli interventi di recupero di cui all'articolo 59, comma 1, lettere b), c) e d) della legge urbanistica provinciale, compresa la completa demolizione e ricostruzione. La ricostruzione può essere effettuata nella stessa posizione o nelle immediate vicinanze. Se l'edificio da demolire insista su un'area soggetta a vincolo di inedificabilità per nuove costruzioni, può essere ammessa all'agevolazione per il recupero anche la ricostruzione dell'edificio in un'altra posizione.42) 

(6) Agli effetti delle agevolazioni edilizie provinciali disciplinate dal presente capo, ampliamenti di cubatura fino al 20 per cento sono considerati come recupero.43) 

(7) Con regolamento di esecuzione vengono disciplinati gli standards minimi per gli interventi di recupero. Gli standards devono considerare anche l'osservanza delle norme per il contenimento del consumo energetico per gli impianti di riscaldamento, quelle sull'isolamento termico degli edifici ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e quelle delle leggi provinciali concernenti provvedimenti contro l'inquinamento acustico.

(8) La liquidazione delle agevolazioni per il recupero avviene in seguito alla presentazione di apposita documentazione.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - ripetizione di contributi indebitamente erogati - obbligo di recupero - buona fede del percipiente
41)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
42)
Il comma 5 è stato integrato dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
43)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.