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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 151 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. legge provinciale 4 aprile 1960, n. 6, "Norme per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari";
  2. legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, "Costituzione della commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica";
  3. legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, "Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli";
  4. legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, "Norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione";
  5. legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, "Cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico";
  6. legge provinciale 7 giugno 1965, n. 6, "Funzioni della Provincia autonoma in ordine al programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori";
  7. legge provinciale 25 novembre 1965, n. 15, "Norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica";
  8. legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 2, "Ulteriori norme di coordinamento delle agevolazioni statali e provinciali in materia di edilizia popolare ed economica";
  9. legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, "Norme per il risanamento edilizio e disposizioni varie in materia di edilizia popolare";
  10. legge provinciale 25 maggio 1968, n. 8, "Norme in materia di edilizia sovvenzionata";
  11. legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, "Fondo per interventi di emergenza nel settore dell'edilizia economica e popolare";
  12. legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, "Nuove provvidenze a favore dei piccoli risparmiatori ai sensi della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4";
  13. legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, "Norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto case popolari";
  14. legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, "Legge di riforma dell'edilizia abitativa", eccettuati gli articoli 35/bis, 35/quater, 35/quinquies e 35/sexies;
  15. legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68, "Aggiornamento limiti di importi e disciplina nuovi stanziamenti 1973 concernenti agevolazioni edilizia abitativa agevolata";
  16. legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, "Adeguamento importi ed acceleramento programmi edilizia abitativa agevolata";
  17. legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, "Snellimento procedure riforma edilizia abitativa";
  18. legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, "Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale";
  19. legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, "Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa e dell'ordinamento urbanistico";
  20. legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, "Legge sull'edilizia residenziale";
  21. legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5, "Provvedimenti a favore delle persone sfrattate";
  22. legge provinciale 12 agosto 1980, n. 32, "Norme urgenti in materia di edilizia abitativa agevolata";
  23. legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, "Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia abitativa agevolata";
  24. legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40, "Concessione di contributi a Cooperative di garanzia per l'acquisizione di casa in provincia di Bolzano";
  25. legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16, "Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi sull'edilizia abitativa agevolata";
  26. legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, "Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa, eccettuato l'articolo 1";
  27. legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, "Cessione in proprietà degli alloggi dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata";
  28. legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, "Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, eccettuato l'articolo 42";
  29. l'articolo 39, commi 5, 6, 7 e 8, l'articolo 40, comma 1, e gli articoli 42, 43, 62, 63 e 64 della legge urbanistica provinciale, "Legge urbanistica provinciale".
  30. l'articolo 82 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6;
  31. gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8.

(2) Gli impegni pluriennali assunti in base alle leggi di cui al comma 1 rimangono in vigore fino alla scadenza dell'ultima rata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.