(1) Per le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge percepiscono già il sussidio casa, la richiesta della documentazione per la continuazione della concessione del sussidio stesso ai sensi dell'articolo 91 è effettuata tenendo conto della data della presentazione della prima domanda di concessione del sussidio casa.
(2) Fino alla nuova determinazione del sussidio casa ai sensi del comma 1 rimangono ferme le determinazioni per l'anno 1998.