In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 136 (Norma transitoria all'articolo 9)

(1) Le disposizioni dell'articolo 9 concernenti la composizione del Comitato per l'edilizia residenziale trovano applicazione solo per il primo comitato per l'edilizia residenziale che verrà insediato dopo la costituzione della Giunta provinciale per la XII legislatura.

(2) Il Comitato per l'edilizia residenziale esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge ha il compito di:

  1. esprimere parere sul programma degli interventi di edilizia abitativa agevolata e sul programma di costruzione dell'IPES di cui all'articolo 22;
  2. controllare l'osservanza della proporzionale tra i gruppi linguistici nell'assegnazione degli alloggi popolari, a norma dell'articolo 94, e verificare annualmente lo stato di attuazione dei programmi deliberati, anche in ordine all'osservanza complessiva della proporzionale tra i gruppi linguistici, ai fini del coordinamento con quelli da adottare successivamente;
  3. decidere in via definitiva i ricorsi presentati contro le determinazioni adottate ai sensi dell'articolo 8;
  4. approvare annualmente il rendiconto della gestione dei fondi di cui all'articolo 2.