(1) Qualora gli assegnatari delle aree destinate nelle zone di espansione all'edilizia abitativa agevolata o la comunione dei proprietari richieda ai sensi dell'articolo 66, comma 6, della legge urbanistica provinciale di attuare in proprio, contemporaneamente alle costruzioni, le occorrenti opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, il comune, qualora consenta, deve stipulare con i richiedenti una convenzione che contenga, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge urbanistica provinciale, il regolamento dei rapporti finanziari e le direttive per l'esecuzione delle opere, le quali devono essere collaudate dal comune.