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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 131 (Urbanizzazione delle zone di espansione da parte dei proprietari)

(1) Qualora gli assegnatari delle aree destinate nelle zone di espansione all'edilizia abitativa agevolata o la comunione dei proprietari richieda ai sensi dell'articolo 66, comma 6, della legge urbanistica provinciale di attuare in proprio, contemporaneamente alle costruzioni, le occorrenti opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai pubblici servizi, il comune, qualora consenta, deve stipulare con i richiedenti una convenzione che contenga, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge urbanistica provinciale, il regolamento dei rapporti finanziari e le direttive per l'esecuzione delle opere, le quali devono essere collaudate dal comune.