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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 130 (Dichiarazioni di inabitabilità)     delibera sentenza

(1) La dichiarazione di inabitabilità a tutti gli effetti di una casa o parte di essa per motivi di sanità o di sicurezza o in seguito a calamità naturali spetta al sindaco, il quale deve conformarsi al parere di una commissione composta:

  1. da un rappresentante dell'Unità sanitaria locale appartenente al servizio per l'igiene e la sanità pubblica competente per territorio;
  2. da un tecnico comunale, ove ve ne sia uno e, in mancanza, da un tecnico dell'IPES;
  3. da un tecnico della Ripartizione provinciale edilizia abitativa.

(2) Il provvedimento del sindaco deve essere comunicato al Presidente della giunta provinciale. Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta provinciale, la quale può annullarlo anche d'ufficio sentito il competente servizio per l'igiene e la sanità pubblica o la Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico, entro il termine perentorio di 60 giorni.

(3) Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti i criteri di determinazione dell'inabitabilità per motivi di sanità e di sicurezza; l'osservanza di tali criteri deve risultare dalla dichiarazione di inabitabilità.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008 - Rilascio del certificato di abitabilità - condono edilizio - deroga solo a norme regolamentari - possibilità di intervento del sindaco a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie - ricorso gerarchico improprio - limiti ai poteri autorità decidente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 08.06.1998 - Dichiarazione di abitabilità - ha validità in quanto perdurino i requisiti