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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 129/bis (Aree con strutture per servizi alloggiativi)

(1)  Per risolvere i problemi di emergenza abitativa presenti nel territorio provinciale i comuni possono prevedere nei propri strumenti urbanistici delle aree attrezzate con strutture per servizi alloggiativi destinate a persone, famiglie e gruppi in grave disagio abitativo. Le singole aree potranno avere una dimensione fino a 5.000 metri quadrati.

(2)  I comuni determinano con proprio regolamento i requisiti di accesso e di permanenza in tali aree e le caratteristiche strutturali delle stesse.186)

186)
L'art. 129/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 37, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.