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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 129 (Trasferimento in proprietà all'IPES del patrimonio abitativo della Provincia)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire, a titolo gratuito, il proprio patrimonio abitativo in proprietà all'IPES. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'IPES nel libro fondiario.

(2) La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire, a titolo gratuito, in proprietà all'IPES anche immobili diversi da quelli di cui al comma 1. L'IPES utilizza tali immobili per la realizzazione dei propri programmi di costruzione o per la permuta con altri immobili idonei per la realizzazione dei programmi di costruzione.185) 

185)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 38 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.