(1) La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire, a titolo gratuito, il proprio patrimonio abitativo in proprietà all'IPES. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'IPES nel libro fondiario.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire, a titolo gratuito, in proprietà all'IPES anche immobili diversi da quelli di cui al comma 1. L'IPES utilizza tali immobili per la realizzazione dei propri programmi di costruzione o per la permuta con altri immobili idonei per la realizzazione dei programmi di costruzione.185)