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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 125 (Utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita di abitazioni)

(1) Le somme ricavate dalla cessione degli alloggi a norma del presente capo affluiscono in un conto speciale dell'IPES e sono destinate alla costruzione, acquisto o recupero di abitazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A), secondo il programma di interventi previsto dall'articolo 6.