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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 123 (Conduttori autorizzati all'acquisto)

(1) Acquirenti delle abitazioni dell'IPES possono essere solo quei conduttori che non sono proprietari di un alloggio adeguato al fabbisogno della loro famiglia e contro i quali non è stato ancora iniziato il procedimento di rilascio dell'abitazione.